La detrazione, senza limiti di spesa, è ripartita in 10 quote annuali di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento delle spese e nei successivi.
Con precedente circolare n. 2/E/2020, l’Agenzia ha fornito i chiarimenti necessari all’applicazione del bonus, tuttavia con una recente risoluzione è intervenuta su alcuni aspetti non precedentemente esplicitati.
In particolare, con la risposta a interpello n. 191 del 23 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel bonus facciate rientrano anche le spese sostenute per le opere accessorie necessarie all'esecuzione dei lavori “principali” e agevolabili.
Si tratta ad esempio dei lavori di direzione, coordinamento, sicurezza posti in essere dai professionisti presso il cantiere.
Allo stesso tempo l’Agenzia sottolinea anche che tra tali lavori rientrano le sostituzioni dei pluviali come pure il semplice rifacimento dei balconi senza che ciò interessi la facciata in sé.
Sempre secondo il documento di prassi citato, circa il periodo di imposta di imputazione delle spese, l’Agenzia ha stabilito che per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Sempre con riferimento al pagamento l’Agenzia ha chiarito che la compilazione del bonifico deve permettere all’istituto di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario, esso quindi dovrà contenere il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Potranno quindi essere utilizzati, anche per il “bonus facciate”, i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del c.d. “eco bonus” di cui al citato articolo 14, D.L. 63/2013 ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis, Tuir, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della L. 160/2019.
Nel caso in cui, invece, non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta