Superbonus 110%: la cessione del credito

La nuova misura fiscale del Superbonus 110%  dà la possibilità al contribuente di optare per la  “cessione del credito”, attraverso la quale il contribuente deve provvedere al pagamento dell’importo pattuito con il fornitore per poi scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti terzi, tra cui le banche e gli intermediari finanziari.

La circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

L’art. 121, comma 1-bis, D.L. n. 34/2020, dispone che l’opzione per la cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori. Per gli interventi per i quali si fruisce della maxi detrazione del 110%:

  • gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento;
  • ogni SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito si effettua tramite invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello di comunicazione approvato con Provvedimento 8 agosto 2020.

LE SOLUZIONI DELLA BANCA, LA CESSIONE DEL CREDITO (ESEMPI INTESA SAN PAOLO)

Il credito vantato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a seguito del completamento dei lavori o anche a stato avanzamento lavori (lavori pagati a spese del cliente) può essere ceduto alla banca senza dover attendere il recupero tramite le quote annuali previste dall’Agenzia delle Entrate.

La banca potrebbe mettere a disposizione il supporto finanziario necessario all’esecuzione dei lavori, dall’avvio alla conclusione, da rimborsare in tutto o in parte con la cessione alla banca del credito vantato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

La percentuale di acquisto prevista per la cessione del credito è calcolata sull’aliquota del bonus previsto per i lavori effettuati e varia in base al numero di anni stabiliti dall’Agenzia delle Entrate per il recupero fiscale del credito:

  • SUPERBONUS (detrazione in 5 anni)

Nel caso di Superbonus (detrazione al 110%) la banca si impegna a riconoscere 102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi con recupero in 5 anni (pari al 92,7% del valore nominale del credito d’imposta maturato).

Ad esempio, se il costo dei lavori è di 100.000 euro e il credito fiscale è pari al 110%, con recupero in 5 anni, il contro valore pagato dalla banca è pari a 102.000 euro.

  • ALTRI BONUS (detrazione in 5 anni)

Nel caso di Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi (detrazione inferiore al 110%) la banca si impegna a riconoscere 90,91 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi con recupero in 5 anni (pari al 90.91% del valore nominale del credito d’imposta maturato).

Ad esempio, se il costo dei lavori è di 100.000 euro e il credito fiscale è pari all’80% con recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato dalla banca è pari a 72.728 euro.

  • ALTRI BONUS (detrazione in 10 anni)

Nel caso di Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi (detrazione inferiore al 110%) la banca si impegna a riconoscere 80 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi con recupero in 10 anni (pari al 80% del valore nominale del credito d’imposta maturato).

Ad esempio, se il costo dei lavori è di 100.000 euro e il credito fiscale è pari al 65% con recupero fiscale in 10 anni, il controvalore pagato alla banca è pari a 52.000 euro.

Tabella riassuntiva proposta di Intesa San Paolo:


L’operazione prevede:

  • un atto iniziale in cui la banca acquista un credito soggetto a condizione “sospensiva” (corretto svolgimento dei lavori e presentazione della documentazione che dimostra la maturazione del credito di imposta);
  • in seguito al sorgere del credito (in unica soluzione oppure a SAL), viene pagato il corrispettivo (eventualmente trattenendo la quota anticipata a titolo di finanziamento “ponte”).

Dietro la presentazione e verifica delle fatture e della documentazione progettuale, la banca può infatti concedere un finanziamento a stato avanzamento lavori (periodo di utilizzo) in modo da ottenere in anticipo le somme necessarie per pagare i fornitori che eseguono i lavori. L’estinzione del finanziamento concesso potrà avvenire tramite la cessione del credito d’imposta. Per l’eventuale quota residua non coperta dalla cessione viene previsto il piano di ammortamento (periodo di ammortamento).

Il periodo di utilizzo si caratterizza per rate di soli interessi sulle somme utilizzate. Il periodo di ammortamento, con rate di capitale e interessi, si attiva solo se a fine lavori il credito maturato e ceduto alla banca non è sufficiente ad estinguere il finanziamento.


Aggiornamenti a portata di social

📩 Il meglio del nostro Osservatorio direttamente nella tua e-mail

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Inviamo solo contenuti che riteniamo utili ai nostri clienti. No spam. Puoi cancellare il servizio quando vuoi con un semplice click