Scade il 31 marzo il termine per prenotare il c.d. Bonus Pubblicità

Art. 57-bis, DL n. 50/2017

DPCM n. 90/2018

Art. 98, comma 1, DL n. 18/2020

Art. 186, DL n. 34/2020

Art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020

Istruzioni Dipartimento per l‘Informazione e l‘Editoria

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il credito spettava qualora l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati avesse superato almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Per il 2020 il metodo di calcolo dell’agevolazione è stato variato. Infatti il credito d’imposta spettante era pari al 50% degli investimenti effettuati. Poiché le risorse stanziate per questo tipo di agevolazione sono risultate insufficienti, queste sono state suddivise in maniera proporzionale tra gli aventi diritto. Il credito riconosciuto è stato quindi pari al 14,8% di quello richiesto.

La cd. Finanziaria 2021 ha esteso anche per il 2021 e il 2022 la quantificazione del bonus a favore delle imprese, degli enti non commerciali e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e/o periodici, anche in formato digitale nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati.

Nei giorni scorsi le istruzioni del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria hanno chiarito che per il 2021 e il 2022 è possibile beneficiare dell’agevolazione anche relativamente agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali applicando il vecchio metodo di calcolo. Il credito per questa tipologia di investimenti è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale purché pari o superiore almeno all’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

I soggetti interessati all’agevolazione dovranno presentare un’istanza telematica di prenotazione (c.d. “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”) entro il 31 marzo 2021 attraverso la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Questa comunicazione deve contenere i dati relativi agli investimenti già effettuati per il 2021 e quelli che si prevede di effettuare.

I dati necessari per effettuare la comunicazione sono l’ammontare degli investimenti:

  • effettuati e/o da effettuare nel 2021 sulla “Stampa”;
  • effettuati e/o da effettuare nel 2021 sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”;
  • effettuati nel 2020 sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”.

È possibile richiedere il bonus anche se si sono effettuati o si effettueranno nel 2021 investimenti relativamente ad una sola delle due categorie.

La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Infatti dal 1° gennaio 2022 e non oltre il 31 gennaio 2022 il richiedente dovrà presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel corso del 2021.

In questa dichiarazione l’ammontare degli investimenti non può essere superiore a quello esposto nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”


L’effettività delle spese sostenute deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità ovvero da un soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

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