Rese note le agevolazioni agli autotrasportatori per il 2020

Con una news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019.

Nel successivo comunicato stampa del 26 agosto l’Agenzia delle entrate ha poi precisato che con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2020 PF e SP, utilizzando,

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e 
  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. 

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.


La disciplina

In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall’imprenditore per conto di terzi, oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto, è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.

I trasporti effettuati all’interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello precedente.


Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l’imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all’interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Redditi (a seconda che l’impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l’autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l’indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Il citato comma 5 dell’articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche leasing) e utilizzato nell’attività d’impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Redditi.

Recupero del contributo al SSN

Anche per questo anno, come per lo scorso, non è stato confermato il recupero del contributo del SSN (di cui all’articolo 1, comma 103, L. 266/2005) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.


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