Regime IVA delle operazioni commerciali nel post Brexit – prima parte

  • Accordo UE – UK del 24.12.2020
  • Determinazione Agenzia Dogane 15.2.2021, n. 46832/RU

Come ormai ben noto dal 1 gennaio 2021 la Gran Bretagna non fa più parte dell’Unione doganale dell’Unione Europea con il conseguente venir meno delle politiche unionali e dei relativi accordi internazionali. Per quanto attiene agli scambi commerciali, è evidente come, in virtù del fatto che oggi la Gran Bretagna rappresenta di fatto un Paese terzo rispetto all’UE, le operazioni di acquisto/cessione di beni non possano più configurarsi come operazioni intracomunitarie, bensì come operazioni di importazione/esportazione con rilevanza della c.d. “barriera doganale”. In base a quanto contenuto nell’Accordo UE-UK, che trova applicazione in via transitoria fino al 30.04.2021, cambiano i regimi applicabili iva applicabili come di seguito riportato:

  • CESSIONI/ACQUISTI DI BENI

Il diverso regime IVA applicabile determina anche una diversa modalità di certificazione delle relative operazioni, certificazione che dovrà avvenire nel seguente modo:

  • CESSIONI DI BENI: è necessario espletare i relativi adempimenti doganali (dichiarazione di esportazione, bolle doganali, ecc), mentre viene meno l’obbligo della presentazione dell’esterometro. Dovrà essere emessa fattura con il riferimento normativo all'art. 8 DPR 633/72;
  • ACQUISTI DI BENI: espletamento delle formalità doganali per l’immissione in libera pratica/commercio nell’UE di beni provenienti da Stati Extra UE (dichiarazione doganale, assolvimento Dazi/IVA in dogana). L’operazione, in quanto documentata da bolla doganale, non dovrà essere inserita nell’esterometro. 

Grazie a quanto disposto dall’accordo di recesso, le cessioni di beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito all’UE e viceversa rimangono soggette alle vecchie regole se avvenute prima del 31 dicembre 2020 e con arrivo successivo al 1° gennaio 2021.

In base a quanto contenuto nell’Accordo commerciale di cooperazione tra UK e UE, la non applicazione del dazio nel Regno Unito alle merci di origine UE e viceversa soggiace alla presenza dei seguenti requisiti:

  • La merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l’Origine UE/UK così come delineati nell’accordo;
  • La merce deve essere spedita direttamente in UE/UK;
  • In caso di esportazione da UE in UK, l’Unione Europea richiede la registrazione nel sistema REX dell’esportatore; in caso di importazioni di merce di origine UK in UE, invece, è necessario avere il codice identificativo EORI.

Si rammenta inoltre, come, in linea generale, il passaggio dell’UK tra gli Stati ExtraUE rende necessaria la nomina di un rappresentante fiscale in tutti i quei casi in cui l’operatore, UK o UE, intenda avere una posizione IVA nell’altro Paese. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, visto il contenuto della Risoluzione n. 7/E del 01.02.2021, concede ai soggetti passivi stabiliti in UK di mantenere/accedere all’identificazione diretta in Italia (in luogo della nomina del rappresentante fiscale) al fine di poter assolvere/esercitare i relativi obblighi e diritti. 

Prima di concludere la disamina della disciplina relativa alle cessioni/acquisti di beni con UK, merita precisare che nei rapporti con l’Irlanda del Nord nulla è cambiato, per cui le relative operazioni continuano a configurarsi come operazioni intracomunitarie con gli annessi obblighi in materia di Modelli Intrastat. Si segnala però che dal 01.01.2021, le cessioni di beni effettuate verso tale Paese devono essere contraddistinte dal nuovo codice ISO “XI” così come specificato dall’Agenzia delle Dogane nella Determinazione 15.02.2021, n. 46832/RU. 

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