Operative le nuove limitazioni all’utilizzo del Contante

Dal 1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2021) la soglia per i trasferimenti di denaro contante scende da 3.000 a 2.000 euro (più precisamente, da 2.999 a 1.999); dal prossimo 1° gennaio 2022, invece, il limite si collocherà definitivamente a 1.000 euro (più precisamente, 999).

L’evoluzione temporale dei limiti (relativa agli ultimi anni) può essere meglio evidenziata nella tabella che segue:


Le regole applicabili

La norma limita la possibilità di effettuare pagamenti/trasferimenti in unica soluzione, tra soggetti diversi (ad esempio, 2 persone fisiche, la società ed il socio, due società), ed in denaro contante d’importo pari o superiore a 2.000 euro.

Quando si indica “unica soluzione” va rammentato come non sia ammesso l’artificioso frazionamento di una operazione in più tranche, salvo che non sia abituale nella prassi commerciale o sia previsto negli accordi contrattuali.

Così, ad esempio, potrà essere regolata in contante una fornitura dell’importo di 4.000 euro, qualora sia originariamente previsto il frazionamento dell’incasso sulla fattura (pagamento in 5 rate mensili dell’importo di 800 euro l’una).

Diversamente, se la fattura indicasse “rimessa diretta” il pagamento in più rate inferiori a 2.000 euro sarebbe precluso.

Analogamente, è stato ritenuto non ammissibile effettuare, a fronte della medesima fornitura di 4.000 euro, un pagamento da 1.500 in contante, seguito dall’emissione di un assegno per i restanti 2.500 euro.

Si precisa, invece, che sia possibile prelevare o versare dal proprio conto corrente somme superiori al limite, in quanto non si configura un trasferimento tra soggetti diversi; ovviamente, si ricorda che il versamento di denaro contante sul proprio conto può fare insorgere dubbi di legittima provenienza, qualora non si sia in grado di certificarne l’origine.

Le regole particolari per il turismo

Le regola sopra esposta subisce una deroga per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché agenzie di viaggio e turismo, da parte di turisti “privati” con cittadinanza straniera, purché non residenti in Italia. 

In tal caso, il limite è fissato in 14.999,99 euro. 

Il bonus per i pagamenti elettronici

La riduzione della soglia per l’uso del contante può determinare un maggior utilizzo della moneta elettronica, con un connesso incremento dei costi per i soggetti che dovranno mettere a disposizione pos alla propria clientela.

Per cercare di lenire il problema, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o ivi stabiliti.

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 

Il credito d'imposta: 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Gli operatori finanziari trasmettono: 

  • telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta;
  • agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. 

Le disposizioni attuative di tali flussi di comunicazione sono state delineate dall’Agenzia delle entrate con provvedimenti attuativi del 21 aprile e 29 aprile 2020.


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