Le sospensioni previste dal c.d. “Decreto Ristori quater”

Artt. 1, 2 e 4 Decreto Legge n. 157/2020 del 30 novembre 2020

Il c.d. “Decreto Ristori quater” ha previsto alcune proroghe e sospensioni dei versamenti tributari e contributivi. In particolare ha introdotto:

  • la sospensione della seconda/unica rata acconto delle imposte dirette e dell’IRAP 2020 a favore dei soggetti no ISA con determinati requisiti;
  • la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi scadenti nel mese di dicembre;
  • la proroga al 1° marzo 2021 delle rate in scadenza nel 2020 relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” nonché al c.d. “saldo e stralcio”.

SOSPENSIONE SECONDA/UNICA RATA ACCONTO 2020

Il c.d. “Decreto Agosto” aveva previsto la proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda/unica rata dell’acconto 2020 delle imposte dirette e IRAP per i soggetti ISA:

  • operanti in tutto il territorio nazionale, qualora avessero registrato una riduzione del fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • operanti nei settori specificatamente indicati dal Decreto con sede operativa nelle zone “rosse” nonché ai ristoranti delle zone “arancio”.

Il c.d. “Decreto Ristori quater” ha stabilito la proroga del versamento della seconda/unica rata dell’acconto 2020 delle imposte dirette e IRAP:

  • al 10 dicembre 2020 a favore di tutti gli operatori economici;
  • al 30 aprile 2021 a favore di imprese/lavoratori autonomi no ISA:
  • con ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 50 milioni e riduzione del fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo 2019, operanti su tutto il territorio nazionale;
  • che operano nei settori specificatamente indicati dalla Tabella 1 del c.d. “Decreto Ristori” in esame in tutto il territorio nazionale e dalla Tabella 2 del c.d. “Decreto Ristori-bis” operanti nelle zone “rosse” nonché i ristoranti nelle zone arancio. A questi soggetti la proroga è valida indipendentemente dal verificarsi della riduzione del fatturato/corrispettivi.

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Il Decreto in esame prevede la sospensione dei versamenti scadenti a dicembre relativi a:

  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’addizionale regionale/comunale IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta;
  • IVA (relativa all’acconto 2020 nonché l’IVA dovuta dai soggetti mensili per il mese di novembre);
  • contributi previdenziali ed assistenziali.

 

I beneficiari della sospensione sono:

  • le imprese/lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale/sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale con ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 50 milioni, qualora registrino una riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese 2019;
  • i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1/12/2019 (indipendentemente dai ricavi/compensi di novembre 2020);
  • gli esercenti attività sospese ai sensi dell’art. 1 DPCM 3 novembre 2020 aventi il domicilio/sede legale in qualsiasi area del territorio nazionale (indipendentemente dai ricavi/compensi di novembre 2020);
  • esercenti attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio/sede legale o operativa nelle zone “arancio” e “rosse” (indipendentemente dai ricavi/compensi di novembre 2020);
  • i soggetti operanti nei settori economici individuati dalla Tabella 2 del c.d. “Decreto Ristori-bis”, nonché gli esercenti attività alberghiera/agenzia di viaggi/tour operator con domicilio/sede legale nelle zone “rosse” (indipendentemente dai ricavi/compensi di novembre 2020).

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza sanzioni ed interessi a partire dal 16 marzo 2021:

  • in un’unica soluzione;
  • in forma rateizzata fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

 

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE/SALDO E STRALCIO

Il Decreto in esame proroga, ulteriormente, il termine di versamento di tutte le rate dovute nel 2020 ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio” al 1° marzo 2021.

Il pagamento entro tale data non comporterà la corresponsione di interessi o la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Al nuovo termine non è però applicabile la tolleranza di 5 giorni. Per cui se il versamento sarà effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata.


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