La ricorrenza dell’acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare. La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e, solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo, si riesce a impostare la contabilità per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.
L’acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare diverse conseguenze in merito alla detrazione dell’Iva e deduzione dei costi connessi.
In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:
L’ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l’autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell’Iva (se l’acquisto risulta inerente con l’attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l’immatricolazione del veicolo sia “genuina”).
In particolare, si avrà:
Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la deducibilità massima fiscale è fatta pari al 20%, con riduzione alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene.
Ove l’acquisto abbia a oggetto un’autovettura aziendale, invece:
La scrittura contabile sarebbe la seguente:
Il valore dell’Iva indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell’articolo in partita doppia che precede):
Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell’attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro.
Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:
La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente
Ove l’acquisto abbia a oggetto un’auto da concedere in uso promiscuo ad un dipendente, provvedendo all’emissione di fattura per il valore convenzionale pari alle tariffe Aci, invece:
Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:
La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente
La cessione del veicolo aziendale
All’atto della cessione, in relazione alle tre ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.
Ipotizziamo che:
Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l’Iva è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.
Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un’Iva di 2.200.
Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro.
Contabilmente si avrà:
Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l’Iva grava solo sul 40% del valore e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.
Per determinare l’imponibile da assoggettare a Iva si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.
Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un’Iva di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo Iva.
In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56 del totale.
Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000.
Pertanto, si avrebbe:
Contabilmente si avrà:
Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui sono state addebitate fatture per l’uso privato, l’Iva è analoga a quella del caso dell’autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.
In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale.
La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000.
Contabilmente si avrà: