In scadenza il 20 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

D.L. n. 23/2020 cd. Decreto Liquidità

L’imposta di bollo (pari a 2 euro) si applica sulle fatture il cui importo complessivo è pari o superiore ad euro 77, 47 che non sono di regola assoggettate ad IVA. In particolare, sono soggette a marca da bollo le fatture (di importo superiore a 77,47 euro) relative a operazioni:

  • fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo e territoriale;
  • escluse dalla base imponibile dell’IVA (art. 15);
  • esenti da IVA (art. 10);
  • non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali;
  • effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfetario.

Il meccanismo generale è il seguente: 

Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche avviene di norma entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre. Il cd. Decreto Liquidità 2020, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, ha però modificato il calendario delle scadenze.

In particolare, nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio. Nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno, allora il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. 

Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

Il pagamento dei bolli virtuali utilizzati nell'anno di imposta avviene tramite il modello F24, utilizzabile nella sola modalità telematica. È inoltre possibile utilizzare tale versamento a compensazione di eventuali crediti.

I codici tributo relativi ai versamenti dell’imposta di bollo sono i seguenti:

  • 2521 per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre;
  • 2522 per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre;
  • 2523 per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre;
  • 2524 per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre;
  • 2525 per le sanzioni relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
  • 2526 per gli interessi relativi all’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
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