Il contributo a fondo perduto del c.d. “Decreto Sostegni”

DL n. 41/2021.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 22/03/2021, n. 70, il DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, in vigore dal 23/03/2021 contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Una delle misure maggiormente attese, disciplinata dall’art. 1 di tale Decreto, riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»”.

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo (compresi lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria).
  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.

Rientrano tra i beneficiari anche gli enti non commerciali con riferimento alle attività commerciali esercitate.

Sono esclusi dal contributo:

  • i soggetti la cui attività risulta cessata al 23/03/2021;
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24/03/2021;
  • gli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
  • gli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.

CONDIZIONI RICHIESTE

  • Ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a 10 milioni di euro “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto”.
  • L’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 deve essere inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019

In particolare va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni beni / prestazioni servizi). Vanno considerate quindi tutte le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020 (comprese fatture differite emesse a gennaio con riferimento a operazioni di dicembre), considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’ 01/01/2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.


Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020”, per un importo:

  • non superiore a € 150.000;
  • non inferiore a €1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi da persone fisiche.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda.

La domanda può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato all’invio telematico delle dichiarazioni con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:

  • accredito sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
  • come credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalitàin compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

REGIME SANZIONATORIO

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

  • l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%) e degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
  • è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

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