Gli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore

Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, G.U. 02/08/2017, Codice del Terzo Settore.

Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, Decreto Cura Italia.

Il Codice del Terzo settore, entrato in vigore dal 3 agosto 2017, mira a riordinare tutta la normativa riguardante gli Enti del Terzo settore (ETS). La riforma prevede innanzitutto la creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), una sorta di registro delle imprese simile a quello conservato dalle camere di commercio nel quale si dovranno iscrivere i nuovi ETS e dove andranno comunicati numerosi dati relativi all’ente, depositati annualmente i rendiconti, le variazioni dei membri del consiglio direttivo ed altri elementi specificatamente elencati. Il codice introduce, inoltre, numerosi vincoli, attività di monitoraggio, obblighi di trasparenza, vigilanza e controllo in cambio di alcuni vantaggi fiscali.

Il Codice del Terzo settore stabilisce i contenuti dell’atto costitutivo ed identifica lo statuto come parte integrante dello stesso e come l’insieme delle “norme relative al funzionamento dell'ente”. Viene, inoltre, specificato che “in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde”.

L’attività di adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore consiste nel rendere conforme gli elementi di un contratto associativo in normale corso di esecuzione alla nuova normativa. L’adeguamento può essere di due tipologie:

  • obbligatorio, volto a rendere conforme le parti essenziali dello statuto alla legge sopravvenuta. Esso può realizzarsi attraverso l’inserimento di dati e regole imposti dalla nuova legge nell’ambito dell’atto costitutivo e/o lo statuto sociale oppure con la soppressione od eliminazione di alcune regole statutarie che risultano incompatibili o vietate dalla nuova disciplina;
  • facoltativo o volontario, con cui si decide di sfruttare gli spazi dell’autonomia statutaria concessi dal legislatore per un determinato modello associativo.

La TABELLA SOTTOSTANTE individua quali siano i dati e le regole che occorre inserire negli atti costitutivi e/o negli statuti degli ETS, fermo restando che ogni ente deve essere specificatamente analizzato per non omettere dati che potrebbero risultare determinanti. Qualora gli atti costitutivi e/o gli statuti sociali risultassero manchevoli di questi dati, sarebbero ritenuti difformi dalle nuove disposizioni inderogabili.

Il Codice del Terzo settore concedeva alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato, già iscritte nei relativi registri prima del 3 agosto 2017, il termine di 18 mesi per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni. Questo termine ha subito nel tempo diverse proroghe che lo avevano fatto slittare al 30 giugno 2020.

In seguito all’emergenza COVID-19 ed alla conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, il governo attraverso il decreto Cura Italia ha ulteriormente prorogato l’adeguamento dello statuto fissando la sua scadenza al 31 ottobre 2020. La modifica dello statuto può essere approvata con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria

Sempre lo stesso decreto, alla stessa data il termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale.


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