Art. 1, comma 1, D.P.R. 100/1998
Art. 19 D.P.R. 633/1972
Come noto, il diritto alla detrazione Iva sugli acquisti:
Tale regola però non viene applicata per le fatture c.d. “a cavallo d’anno”. Di seguito, si riportano alcuni esempi a chiarimento.
FATTURE DATATE DICEMBRE 2020 E RICEVUTE NELLO STESSO MESE
Data fattura: 28.12.20
Data ricezione Sdi: 31.12.20
Annotazione nel registro Iva acquisti: 31.12.20
La detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nel mese di dicembre 2020.
FATTURE DATATE DICEMBRE 2020 E RICEVUTE IN GENNAIO 2021
Se la fattura relativa ad operazioni effettuate nel 2020 viene ricevuta nel 2021, l’iva è esigibile nell’anno del ricevimento del documento.
Data fattura: 28.12.20
Data ricezione Sdi: 07.01.21
Annotazione nel registro Iva acquisti: 07.01.21
Anche se ricevute entro il 15.01.21 non potranno confluire nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2020.
La detrazione Iva potrà essere esercitata nel mese di gennaio 2021.
Qual è il momento in cui si considera ricevuta la fattura?
I casi sono due: