Dpcm 25 ottobre 2020: cosa cambia per le nostre attività

Con il Dpcm del 25 ottobre 2020 il Governo ha adottato nuove misure per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19, entrate in vigore il 26 ottobre 2020 e valide sino al 24 novembre 2020

Si illustrano le principali novità distinte per settore:

  1. ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Per quanto riguarda le attività di ristorazione (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, ecc..), queste sono consentite:

  • dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, compresa la domenica; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 24:00, fermo restando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • continua senza restrizioni la ristorazione alberghiera.

Ai nuovi orari di apertura si accompagna l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello contenente il numero massimo di persone che – sulla base dei protocolli vigenti - possono accedere contemporaneamente al locale.

Rimane invece invariato quanto segue:

  • Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti con obbligo di assicurare in ogni caso il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  • Consentite le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale, con garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Obbligo di distanza di almeno un metro tra tavoli vicini e tra i commensali non conviventi seduti allo stesso tavolo (ora ammessi in un numero massimo di sei).
  1. CONVEGNI, CERIMONIE, SPETTACOLI E MUSEI
  • restano sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, nonché le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • sono sospese le attività convegnistiche o congressuali, salvo il loro svolgimento con modalità a distanza;
  • sospesi gli spettacoli teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche nonché le medesime attività in luoghi aperti;
  • restano aperti i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura, con ingresso contingentato.

Sono invece vietate:

  • le sagre e le fiere di comunità così come le manifestazioni fieristiche di carattere nazione e internazionale;
  • le feste nei luoghi al chiuso o all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Rimane fortemente consigliato non ricevere, presso la propria abitazione principale, persone diverse dai conviventi se non per esigenze lavorative o necessità ed urgenza.

  1. SPOSTAMENTI 
  • fortemente raccomandato di non spostarsi, come mezzi pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio, di salute, necessità o per usufruire di attività non sospese;
  • può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21:00 delle strade o piazze.
  1. SCUOLA E UNIVERSITA’
  • per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua l’attività didattica ed educativa in presenza;
  • per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado viene incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata almeno al 75%;
  • le università dovranno predisporre piani di organizzazione della didattica in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
  1. ATTIVITA’ SPORTIVA, PALESTRE E PISCINE
  • Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali – fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o prestazioni Lea;
  • Consentiti solo gli eventi e le competizioni sportive nei settori professionistici e dilettantistici, riconosciuti da CONI e CIP, all’interno di impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico;
  • È consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
  • Si all’attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici – nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.

Altre novità non indicate nei precedenti spunti sono le seguenti:

  • Attività di sale giochi, scommesse e sale bingo consentite dalle ore 08:00 alle ore 21:00.

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