Decreto Ristori Quater: nuove misure di sostegno alle imprese

  • D.L. N. 157/2020

Il perdurare della situazione di emergenza Covid-19 che il nostro Paese continua ad affrontare non poteva non portare all’approvazione di un nuovo Decreto, il c.d. Decreto Ristori Quater, entrato in vigore il 30.11.2020, avente ad oggetto importanti disposizioni sia in materia di proroghe dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre sia in materia di misure di sostegno ai contribuenti. Proprio in riferimento a questi ultimi, si evidenziano di seguito i principali interventi: 

  • Contributo a fondo perduto per agenti e rappresentanti: estensione del contributo a fondo perduto di cui al “Decreto Ristori-bis” anche ai soggetti che svolgono in via prevalente le attività riconducibili ai seguenti codici attività: 46.12.01 – 46.14.03 – 46.15.01 – 46.15.03 – 46.15.05 – 46.15.06 – 46.15.07 – 46.16.01 – 46.16.02 – 46.16.03 – 46.16.04 – 46.16.05 – 46.16.06 – 46.16.07 – 46.16.08 – 46.16.09 – 46.17.01 – 46.17.02 – 46.17.03 – 46.17.04 – 46.17.05 – 46.17.06 – 46.17.07 – 46.17.08 – 46.17.09 – 46.18.22 – 46.18.92 – 46.18.93 – 46.18.96 – 46.18.97 – 46.19.01 – 46.19.02 – 46.19.03.

La percentuale di ristoro e pari al 100% di quanto già ricevuto per effetto del Decreto Rilancio con erogazione automatica da parte dell’agenzia delle entrate (tranne per colo che, pur avendone diritto, non hanno precedentemente presentato l’istanza; questi ultimi infatti dovranno procedere alla richiesta entro il 15.01.2020);

  • Cancellazione IMU 2020: estensione della cancellazione del versamento dell’IMU 2020 al caso in cui il soggetto passivo IMU sia anche gestore delle attività economiche interessate dall’agevolazione;
  • Indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.000 per lavoratori nel settore del turismo/stabilimenti termali e in somministrazione presso imprese operanti in tali settori che al 30.11.2020:
  • Abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019-30.11.2020;
  • Abbiano lavorato per almeno 30 giorni nel suddetto periodo;
  • Non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente/NASPI al 30.11.2020.
  • Indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.000 per lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo/stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019 e il 30.11.2020 e hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
  • Indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.000 per i lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni tra l’01.01.2019 e il 30.11.2020;
  • Indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.000 per i lavoratori autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che non hanno un contratto in essere al 30.11.2020 e che tra l’01.01.2019 e il 30.11.2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c. Per tali contratti tali soggetti devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione Separata Inps, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
  • Indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.000 agli incaricati alle vendite a domicilio, purché con reddito 2019 derivante da tali attività non superiore a 5.000 euro, nonché titolari di partita iva attiva e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps al 30.11.2020.
  • Indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.000 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 30.11.2020;
  • Estensione anche al mese di dicembre dell’indennità pari ad euro 800 per i lavoratori sportivi: tale indennità spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato/ridotto/sospeso le proprie attività, non percettori di altro reddito da lavoro. Per poterne beneficiare va presentata apposita istanza a SporteSalute entro il 7.12.2020 solo nel caso in cui non ne abbiamo già beneficiato nei mesi precedenti; in caso contrario, l’erogazione è automatica;
  • Estensione del beneficio c.d. “Contributo Ristorazione” anche agli esercenti in via prevalente l’attività contraddistinta dal codice 55.20.52, ovvero le attività di alloggio connesse alle aziende agricole. 
  • Istituzione e incremento dei Fondi a sostegno dello spettacolo, cinema e audiovisivo, del settore turistico, del settore della cultura e del fondo a sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche;
  • Ulteriore incremento del fondo rotativo per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici

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