Crisi coniugale e “agevolazione prima casa”: quando si verifica la decadenza dal beneficio.

Il “bonus prima casa”, con ciò intendendo le agevolazioni sull’acquisto degli immobili da adibire ad abitazione principale, è disciplinato in via generale dalla nota II – bis, articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986; sempre in via generale, qualora l’acquirente di un immobile acquistato con “l’agevolazione prima casa”, venda il predetto bene nell’arco del quinquennio dalla data di acquisto e non provveda entro un anno dalla vendita a riacquistare un immobile da destinare ad abitazione principale, questi decade dal predetto beneficio.

Ai fini del presente articolo ci soffermeremo sulla specifica ipotesi in cui la vendita dell’immobile avvenga nell’ambito di un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o di scioglimento dello stesso) nonché di separazione personale dei coniugi. In tali casi la normativa di riferimento è la Legge, 6 marzo 1987, n 74 che all’art. 19 prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 154 del 1999, detta agevolazione si applica anche nei procedimenti di separazione personale tra i coniugi, senza distinzione (anche in questo caso) tra gli atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti ni confronti dei terzi.

Per la Corte di Cassazione e, per la stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 19 del 2019) in caso di separazione dei coniugi, non si ha decadenza dal beneficio prima casa qualora ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: cessione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro i 5 anni dall’acquisto; non acquisto di  un ulteriore immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla vendita; cessione da parte dei coniugi separati; indicazione della clausola di vendita dell’immobile adibito a domicilio coniugale nell’accordo di separazione OMOLOGATO DAL GIUDICE.

Solo in questo caso, non verranno applicate né le imposte in misura ordinaria, né la sanzione del 30%.

Si può notare che l’esenzione dalla perdita del beneficio, in questi casi opera al di fuori dei requisiti previsti dalla legge; di fatto detta esenzione si giustifica in quanto in tali casi la vendita è funzionale alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a seguito della separazione o del divorzio.

Alla luce dei principi sottesi alla normativa agevolativa di cui all’art. 19 della Legge74/87, si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, non comporta la decadenza dal relativo beneficio (in tal senso Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019 e Corte di Cassazione Ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019).

Se è vero quanto appena detto, è altrettanto vero invece che, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito il L. 10 novembre 2014, n. 162 [separazione (consensuale), divorzio (congiunto) o modifica di precedenti accordi, formalizzati dinanzi all’Ufficiale dello stato civile], si verifica la decadenza dal “beneficio sulla prima casa”. Di fatto, il predetto articolo stabilisce che l’accordo di separazione consensuale “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.

In relazione a detto divieto, l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 80 del 27.02.2020) ha chiarito che qualora l’accordo di separazione consensuale sia formalizzato dinanzi all’ufficiale dello stato civile, non trova applicazione la disposizione agevolativa di cui all’art. 19 della L. n. 74/87, comportando così la decadenza dal beneficio in esame.

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